Art. 1.

      1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.
      I magistrati si distinguono in magistrati giudicanti e in magistrati del pubblico ministero ed esercitano esclusivamente tali funzioni.
      Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica. Il primo presidente della Corte di cassazione e il Ministro della giustizia ne sono componenti di diritto. Fanno altresì parte del Consiglio un rappresentante dell'avvocatura, designato dagli ordini professionali, un rappresentante delle università, designato dai professori ordinari in materie giuridiche, e un magistrato del pubblico ministero, designato dal Consiglio superiore del pubblico ministero. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati giudicanti tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
      Il Consiglio superiore del pubblico ministero è presieduto dal procuratore generale della Corte di cassazione. Il Ministro della giustizia ne è componente di diritto. Fanno altresì parte del Consiglio un rappresentante dell'avvocatura, designato dagli ordini professionali, un rappresentante delle università, designato dai professori ordinari in materie giuridiche, e un magistrato giudicante, designato dal Consiglio superiore della magistratura giudicante. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie

 

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categorie e per metà dal Parlamento tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
      I Consigli eleggono un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
      I componenti non di diritto dei Consigli durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. I componenti eletti dalle magistrature sono rinnovati per metà ogni tre anni. La nomina dei componenti eletti dai magistrati e dal Parlamento decorre per ciascuno di essi dal giorno della loro elezione; la nomina degli altri componenti non di diritto decorre per ciascuno di essi dal giorno del giuramento.
      I componenti dei Consigli non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali. Non possono, inoltre, ricoprire cariche elettive, finché sono in carica e per un periodo di cinque anni dalla cessazione dall'ufficio».