1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.
I magistrati si distinguono in magistrati giudicanti e in magistrati del pubblico ministero ed esercitano esclusivamente tali funzioni.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica. Il primo presidente della Corte di cassazione e il Ministro della giustizia ne sono componenti di diritto. Fanno altresì parte del Consiglio un rappresentante dell'avvocatura, designato dagli ordini professionali, un rappresentante delle università, designato dai professori ordinari in materie giuridiche, e un magistrato del pubblico ministero, designato dal Consiglio superiore del pubblico ministero. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati giudicanti tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio superiore del pubblico ministero è presieduto dal procuratore generale della Corte di cassazione. Il Ministro della giustizia ne è componente di diritto. Fanno altresì parte del Consiglio un rappresentante dell'avvocatura, designato dagli ordini professionali, un rappresentante delle università, designato dai professori ordinari in materie giuridiche, e un magistrato giudicante, designato dal Consiglio superiore della magistratura giudicante. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie